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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - S.U.A.P.
Informazioni sulla S.C.I.A. – La Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Che cos’è la SCIA
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (in Lombardia era conosciuta come DIAP) è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). La SCIA produce effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc... Alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e, all’occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
La SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Mortara, con modalità telematica certificata, è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata , appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011).
La procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:
- il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
- il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali.
Ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; la sua presentazione – avvenuta in modo corretto e completo, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla.
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
Sono in ogni caso assoggettati all’obbligo di presentazione della SCIA i soggetti interessati per le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:
- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Chi deve sottoscriverla
Sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante dell’impresa.
Come e a chi, deve essere presentata:
In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA deve essere presentata in modalità telematica, e quindi non va presentata in forma cartacea allo sportello Suap.
Diversi sono i canali che potrete utilizzare affinché una pratica SCIA possa essere considerata “inviata telematicamente”:
- Autonomamente tramite Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità (PEC to PEC).
Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore dovrete necessariamente dotarvi dei seguenti due dispositivi informatici:
- casella di posta PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori);
- smart-card e similari di firma digitale forte (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi).
Se intendete provvedere autonomamente, ricordiamo che oltre ad aver acquisito la PEC e la firma digitale cui si è fatto cenno, dovrete scaricare la modulistica occorrente per la tipologia di attività che volete iniziare e/o modificare, compilarla, farne una scansione, firmarla digitalmente e trasmetterla alla casella PEC suap.mortara@pec.regione.lombardia.it che è stata attivata unicamente per la ricezione delle pratiche SCIA/DIAP.
- Nel caso in cui non siate muniti di firma digitale, è possibile sottoscrivere i documenti in modo autografo su formato cartaceo e dare procura speciale ad un professionista di fiducia od alla propria Associazione di categori di effettuare la digitalizzazione, l'invio tramite PEC al Comune e di conservare i documenti originale cartacei.
Regione Lombardia ha messo a punto una procedura telematica di di compilazione guidata ed autocontrollante di una pratica SCIA da effettuarsi sulla propria piattaforma informatica M.U.T.A. (informazioni consultando l’indirizzo: www.muta.servizi.it). La pratica SCIA dopo essere stata “confezionata” sul sistema della Regione, dovrà poi essere trasmessa dalla casella PEC dell’utente, oppure dell’intermediario alla specifica casella PEC del SUAP denominata suap.mortara@pec.regione.lombardia.it
Lo sportello SUAP con l’avvenuto inoltro della pratica, secondo le modalità telematiche sopra evidenziate, rilascia:
1. IMMEDIATAMENTE
una ricevuta di avvenuta consegna che sarà inviata dalla casella PEC del SUAP;
2. DOPO L’ISTRUTTORIA FORMALE
una ricevuta di pratica protocollata e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP che riporterà i seguenti dati: ufficio ricevente, informazioni anagrafiche dell’impresa che invia l’istanza, oggetto della comunicazione, estremi del dichiarante, estremi del responsabile del procedimento, estremi di protocollazione.
In attesa del rilascio della ricevuta di pratica protocollata di cui al punto 2, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini di legge, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al punto 1.
In generale, sulla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che:
- una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un’attività economica/produttiva;
- la compilazione dei campi nei Modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività che si vuole attivare e/o modificare;
- al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti;
- a fronte della positiva verifica di completezza formale compiuta dai nostri addetti, ogni SCIA telematica così pervenuta, riceverà la dovuta protocollazione e, di seguito, il SUAP restituirà l’apposita ricevuta di pratica alla casella PEC espressamente indicata dall’impresa;
- in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, analogamente il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità sempre alla casella PEC espressamente indicata dall’impresa, indicando i motivi di incompletezza che impongono di ripresentare la SCIA e impediscono l’ avvio dell’attività dichiarata;
- le SCIA presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL, ARPA, VVFF, Provincia ecc…) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta, pertanto, da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva di controllo, su aziende e imprese già in esercizio, per via della sola presentazione di una SCIA ricevibile quindi efficace;
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
- lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).
AVVERTENZA IMPORTANTE: nell’attuale fase di transizione, a seguito della recente pubblicazione della nuova modulistica regionale e, in attesa che la stessa venga definitivamente resa trasmissibile in forma telematica, la Regione Lombardia ha espressamente previsto che l’utilizzo - ancora per un breve periodo - dei previgenti modelli DIAP non costituisca motivo di irricevibilità, qualora correttamente e completamente compilati.
Modello SCIA Regione Lombardia
Modello SCIA Agriturismo Regione Lombardia
Guida alla compilazione DIAP (Schede Tecniche Asl - Arpa)
Istruzioni per versamento diritti Asl-Arpa
Modulo Unico per Manifestazioni ed Eventi
Nuovo Tariffario ASL
Tariffario diritti d’istruttoria
Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazion telematica della segnalazione certificata di inizio/modifica attività (S.C.I.A.)
PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
 {tipo}
{desc}
{modulink}
{moducomp}
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